La disdetta al contratto di assicurazione è atto certamente rientrante nei poteri dell’amministratore. Non incide sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma solo sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.
Fatto:
Un condominio Milanese citava in giudizio innanzi al Tribunale la propria compagnia assicurativa. Si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano a favore della stessa per il pagamento del premio relativo alla polizza.
Nel maggio 2013 le parti stipulavano una polizza con previsione di tacito rinnovo al termine del periodo di validità contrattualmente stabilito (durata annuale). Nel giugno 2018 l’amministratore del Condominio inviava disdetta per la scadenza del contratto al maggio 2019. Nonostante tale disdetta nelle successive date del 29/10/2019 e 27/02/2020 venivano inviati solleciti di pagamento per il premio non pagato. Comunicazioni riscontrate dal Condominio sulla base della asserita disdetta dal contratto avvenuta nel giugno 2018.
Quale unico motivo di opposizione il Condominio sostiene di aver inviato, nei tempi e secondo le modalità previste una raccomandata contenente la disdetta dal contratto alla sua naturale scadenza . La compagnia assicurativa contesta sia la tempestività della disdetta, attesa l’assenza di prova in ordine alla sua effettiva consegna, che la legittimazione ad agire dell’amministratore del Condominio ritenendo che il suddetto abbia agito in difetto di espressa delibera assembleare.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Decisione:
Quanto alla prima contestazione relativa alla mancata ricezione della disdetta si rileva che l’art. 8 del contratto rubricato “Diritto di recesso” prevede che il Contraente e la Società “(…) possano recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Dall’accordo tra le parti emerge che la modalità di recesso eletta sia stata “mediante lettera raccomandata”. Intendendosi dunque, in assenza di ulteriore specificazione, la raccomandata semplice. Irrilevante è dunque la contestazione di parte opposta circa la necessità di una raccomandata con avviso di ricevimento o ricevuta di ritorno in quanto non prevista contrattualmente.
Secondo la giurisprudenza la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta. Dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario o della sua conoscenza, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, onde spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito.
Nel caso in esame, il condominio ha prodotto la ricevuta di invio della raccomandata datata 18/06/2018 nonché l’avviso di ricevimento datato 20/06/2018 contenente il numero della raccomandata, il timbro del vettore e la firma dell’incaricato alla distribuzione.
Tali documentazioni costituiscono elementi di prova dai quali consegue la presunzione di conoscenza dell’arrivo della raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) da parte dell’assicurazione.
Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 3950/2022 pubblicata il 06/05/2022, accoglie l’opposizione del Condominio, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la compagnia assicurativa a pagare le spese legali. Evidenzia che la disdetta al contratto di assicurazione è atto certamente rientrante nei poteri dell’amministratore. Non incide sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma solo sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.