Il caso:
Un Condominio di Napoli propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto di pagare ad una società di servizi la somma di € 10.736,00, quale saldo derivante dalla esecuzione di contratti di appalto. In particolare contestava l’infondatezza della pretesa per l’intervenuta risoluzione per inadempimento dei suddetti contratti di appalto non avendo la società realizzato a regola d’arte gli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e di pulizia delle aree comuni condominiali
La soluzione del Tribunale di Napoli
sentenza n . 6643 DEL 4 LUGLO 2022
Il Condominio, nell’atto di opposizione evidenzia che il contratto era già stato risolto dall’anno 2017 in virtù di due comunicazioni inviate all’opposta società (una tramite racc. a/r e l’altra tramite p.e.c.), con le quali espressamente diffidava quest’ultima ad eseguire l’esecuzione a regola d’arte del servizio di pulizia dell’immobile, pena la risoluzione del contratto di pulizia per grave inadempimento.
Per tale ragione il condominio adduceva l’avvenuta risoluzione dei contratti di appalto, quale motivo del mancato adempimento della sua controprestazione.
Tali contratti, stipulati per la durata di ventiquattro mesi a far data dal 4.11.2013 al 3.11.2015, prevedevano la rinnovazione per ugual periodo di due anni nell’ipotesi in cui il committente non avesse comunicato alla prestatrice la disdetta del contratto da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della sua naturale scadenza. Ebbene, per il Tribunale partenopeo sussiste sia la gravità che l’imputabilità dell’inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale.
Del resto, a fronte dei solleciti spediti dall’opponente in due momenti ravvicinati, la società restava del tutto silente, richiedendo il pagamento dei propri compensi con Pec nel gennaio 2018, ma senza nulla replicare sugli inadempimenti eccepiti dal condominio. Inoltre la società opposta non ha provato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ed ancora, a fronte delle diffide inviate dal Condominio, l’opposta non ha preso minimamente posizione, limitandosi a domandare il pagamento del proprio compenso. Inoltre, appare significativa la circostanza per la quale, in costanza del rapporto, il condominio si sia rivolta ad altra impresa per eseguire le attività di deblattizzazione per sopperire all’inadempimento della società opposta.
Pertanto, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 6643/2022 pubblicata il 04/07/2022 dichiara risolti, per grave ed imputabile inadempimento della società opposta, i contratti stipulati dalle parti, con relativa revoca del decreto ingiuntivo