Tribunale di Terni sentenza n.572 dell’ 8 luglio 2022
Un condominio di Terni citava in giudizio un condomino chiedendo l’immediata rimozione dei condizionatori apposti sulle parti condominiali ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta.
I condizionatori “sono stati allocati sul marciapiede dello stabile e per tale ragione risultano pericolosi, soprattutto per bambini ed animali oltre a rappresentare un evidente attentato all’estetica del palazzo. Il condominio richiamava l’art. 7 del regolamento condominiale che vieta esplicitamente ai condomini di utilizzare le parti comuni del bene l’esercizio di una tale facoltà. Affermava che per decisione dell’assemblea lati dispositivi dovevano essere rimossi e che il condomino non adempiva tali delibere.
Il condomino costituendosi affermava che “L’immobile si trova al piano terra/rialzato ed ha un proprio accesso, distinto e separato dall’ingresso condominiale”. Tale unità immobiliare è stata acquistata nel 2015 e la parte alienante forniva un Attestato di Prestazione Energetica, dal quale con chiarezza risultava che l’unico metodo di raffrescamento/riscaldamento del suddetto appartamento fossero n. 2 climatizzatori per ambienti (pompa di calore), intendendo in tal senso i due split interni, ma con un solo corpo esterno.
Dall’istruttoria è emerso che l’alloggiamento dove si trova il condizionatore esiste fin dalla costruzione e che il condizionatore era presente dalla costruzione. Altri testimoni hanno riferito della presenza della situazione, uguale a quella attuale. Il condomino pertanto non ha utilizzato, senza autorizzazione, parti comuni in violazione del regolamento di condominio, essendo già predisposto sia l’andito che il suo utilizzo, ma ha semplicemente continuato a mantenere la situazione come predisposta alla costruzione.
Riguardo alla contestazione del danno all’estetica della facciata, dall’istruttoria è emerso che inizialmente, al completamento della costruzione, l’andito era chiuso con una griglia/persiana, serrandina di alluminio.
Siccome l’immobile è di edilizia popolare non si può ritenere che si tratti di immobile di pregio ove la facciata assume particolare valore ; la presenza di serrandine , o altro dispositivo che copra la visibilità della macchina fu posta dal costruttore e quindi era un elemento di discontinuità della facciata già al momento della costruzione.
Riguardo alla perdita di acqua (che d’inverno gelando può determinare pericolo per i condomini) , in un impianto di condizionamento è per fatto notorio possibile ma anche una piccola quantità , nei pochi giorni dell’anno in cui in Terni può verificarsi una temperatura sullo zero, il fatto può determinare pericolo , la macchina pertanto va posta in una situazione di sicurezza adottando le opportune cautele di raccolta dell’acqua o altro dispositivo che permetta di non produrre o comunque di evitare la fuoriuscita di acqua sul selciato ove camminano i condomini.