Pedone investito: risarcimento danni - CON VIDEO-

Pedone investito: risarcimento danni - CON VIDEO-

Il pedone deve aver ben presenti quelli che sono, i suoi obblighi di comportamento ed i doveri che incombono sui conducenti.

Obblighi del pedone:

  • Nei centri abitati utilizzare sempre le strisce pedonali, o in alternativa i sottopassaggi o sovrapassaggi pedonali, se presenti e adeguatamente segnalati a non più di 100 metri di distanza
  • L’attraversamento va fatto esclusivamente in perpendicolare rispetto al margine della carreggiata, mai in diagonale
  • Bisogna circolare sempre su marciapiedi, banchine o altri spazi riservati ai pedoni, in mancanza dei quali (o anche qualora essi siano ingombri, insufficienti o interrotti) è obbligatorio camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli. In caso di sensi unici, va invece sempre tenuto il margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
  • È necessario porre sempre la massima attenzione a evitare qualsiasi situazione di pericolo per se e per gli altri
  • In caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, dare sempre e comunque la precedenza ai veicoli che sopraggiungono.

Obblighi del conducente:

  • Rallentare e fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce pedonali (investimento pedone strisce pedonali)
  • Rallentare e fermarsi per dare la precedenza anche ai pedoni che abbiano già iniziato ad attraversare una strada sprovvista di strisce pedonali
  • Ispezionare continuamente la carreggiata, mantenendo un costante rapporto tra il controllo e la velocità del veicolo in relazione alle effettive condizioni della carreggiata stessa, del tempo e del traffico
  • Essere sempre in grado di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza insegna, in modo da non costituire mai un pericolo per gli altri utenti della strada.

Concorso di colpa

Quando un pedone viene investito fuori dalle strisce pedonali, ci può essere la possibilità che il comportamento (negligente e imprudente) del pedone stesso possa concausare l’investimento e ciò può comportare una riduzione del risarcimento ad esso spettante.

I casi più frequenti di concorso di colpa per investimento di pedone riguardano:

  • L’attraversamento sulle strisce pedonali ma con luce semaforica rossa
  • L’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali non dando la precedenza i veicoli che sopraggiungono
  • L’attraversamento in un punto pericoloso, vietato o comunque sconsigliabile.

Una recente sentenza della Cassazione la N. 17148/19 del 28.06.2019 ha stabilito che in caso di investimento di un pedone – che attraversa la strada sulle strisce o fuori – l’automobilista si presume responsabile al 100%. Il che, se anche non vuol dire che è sempre nel torto, di fatto lo pone dinanzi a una situazione da cui è difficile uscire senza un briciolo di colpa.

Tale responsabilità, peraltro, non è solo quella “civile”, ossia risarcitoria – per la quale risponde la compagnia di assicurazione – ma è anche penale. Risultato: scatta un’incriminazione per il reato di lesioni personali (se non per il più grave “omicidio stradale”), diventa necessario avvalersi di un avvocato per la difesa (con obbligo di pagare la relativa parcella) ed è molto probabile, all’esito del processo, dover pagare la multa “penale” allo Stato. Insomma, a riportare le “ossa rotte” sono entrambe le parti.

C’è una bella differenza, però, tra il dire che il conducente è sempre responsabile e il dire invece che “si presume” sempre responsabile.

In questo secondo caso, la presunzione può essere superata da una prova contraria (cosa che non può avvenire invece nel primo caso).

Ebbene, in ipotesi di investimento, vale questa seconda regola: l’automobilista deve dimostrare la colpa del pedone se non vuol prendersi tutta la colpa.

Ma quando ha torto il pedone investito?

Lo spiegano diverse sentenze emesse in proprio in questi ultimi tempi. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Investimento pedone: chi è responsabile?

Quando si investe qualcuno che cammina, sia che lo si faccia alla guida dell’auto, della moto o della bici, si è sempre responsabili a meno che non si riesca a dimostrare la colpa del pedone.

Questo, da un lato, significa che il pedone non ha sempre ragione. Tuttavia, dimostrare la colpa del pedone è tutt’altro che facile.

La regola è che, in caso di investimento del pedone, grava su chi guida una presunzione di responsabilità.

Nel caso, invece, in cui il comportamento del pedone sia stato «imprevedibile» e «anomalo» è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva di quest’ultimo.

Tuttavia, l’anomalia del comportamento del pedone non è ravvisabile nel semplice fatto di aver violato le regole del codice della strada, una su tutte quella di attraversare sulle strisce (salvo queste siano più lontane di 100 metri). Difatti l’automobilista deve poter prevedere le imprudenze altrui e farsi garante della sicurezza degli altri utenti della strada. Questo significa che chi investe un pedone che non guarda mentre passa o che ha la testa distratta sul cellulare o che non si trova sulle strisce è ugualmente colpevole. Ovunque si trovi, il pedone ha diritto di precedenza perché si tratta del soggetto più “indifeso”.

Solo in quei casi in cui la condotta del pedone è imprevedibile e inevitabile, l’automobilista va esente da colpe. Si pensi a chi attraversa la strada in piena notte, in una zona non illuminata e con scarsa visibilità (ad esempio, all’uscita di una galleria o al termine di un pendio in salita).

Il concorso di colpa tra conducente e pedone investito

Nel momento in cui si investe un pedone, si parte da una situazione di responsabilità al 100% in capo al conducente, salvo poi accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del primo via via che emergono circostanze rilevanti che hanno avuto un’incidenza importante nell’impatto. È onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.

In altri termini, tanto più gravi sono le violazioni e le imprudenze commesse dal pedone, tanto più si riduce la percentuale di colpa dell’automobilista, fino addirittura ad escluderla nei casi più gravi.

Le sentenze ci indicano quali sono questi casi e a quali comportamenti bisogna far riferimento per comprendere quando ha torto il pedone investito. Eccone alcuni.

Pedone guada il cellulare

Secondo il tribunale di Trieste (sentenza 380 del 7 giugno 2019) , il pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali di corsa e parlando al telefono ha un concorso di colpa pari all’80% nel caso in cui venga investito da un’automobilista. Si tratta, infatti, di una condotta in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, tanto che il pedone costituisce un ostacolo lungo la direttrice di marcia dell’auto. Sussiste un profilo di colpa, minimo, anche in capo all’automobilista (20%) che avrebbe dovuto prevedere l’attraversamento.

Attenzione però: l’elemento determinate per la responsabilità del pedone non è tanto la distrazione quanto la velocità nell’attraversamento della strada: è proprio questo fattore che determina l’impossibilità, per il conducente, di evitare l’incidente stradale. Perché, laddove l’evento – seppur non prevedibile – sia eliminabile usando la normale diligenza (un’andatura moderata), la colpa dell’investitore è scontata.

Pedone che non si vede attraversa la strada

Quante volte hai frenato all’ultimo secondo perché un pedone, nel bel mezzo della notte, magari vestito con abiti scuri, ha attraversato una strada ad alta percorrenza. In questi casi, avrai sudato freddo temendo di “metterlo sotto”. Ebbene, questa è un’altra tipica ipotesi in cui il pedone può avere un margine di responsabilità per l’incidente stradale. È successo vicino Ferrara: due uomini hanno attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza. In questo caso, la responsabilità esclusiva del sinistro è stata addebitata ai pedoni imprudenti, colpevoli di aver sottostimato il rischio dell’attraversamento ( Corte d’appello di Milano, sentenza 2547 dell’11 giugno 2019)

Regole per stabilire quando il pedone investito ha torto

Il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento.

L’attraversamento deve avvenire in un luogo “inusuale”. Ad esempio, se ad attraversare all’improvviso è un pedone in prossimità di una fermata dell’autobus e l’automobilista lo investe proprio perché aveva la visuale coperta dal pullman, è quest’ultimo il responsabile. Così come lo è per l’attraversamento improvviso di un bambino da un marciapiede all’uscita della scuola dove “la prudenza non è mai troppa”.

Invece, l’attraversamento di una strada a rapida percorrenza è completamente diverso e pone l’automobilista in una posizione di maggior favore.

Alcuni elementi usati dai giudici per capire quando il pedone investito ha torto o comunque per valutare la sua percentuale di colpa sono:

  • la sua distanza dalle strisce pedonali: come noto, il pedone deve sempre attraversare sulle strisce a meno che queste non siano presenti o siano più lontane di 100 metri. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida (Tribunale di Roma, sentenza 21613 del 9 novembre 2018) . Secondo il tribunale di Pisa sentenza 30 del 21 gennaio 2019 ,«sussiste la responsabilità del conducente del veicolo che investe il pedone che attraversa la strada a circa un metro dalle strisce pedonali. Il fatto che nella zona fosse presente un traffico intenso non costituisce motivo per esonerare il conducente dall’uso della normale prudenza vicino alle strisce pedonali, dovendosi al contrario la condotta di guida adeguarsi alle condizioni di traffico, con conseguente moderazione della velocità»;
  • la velocità con cui ha attraversato la strada: tanto più è fulmineo l’attraversamento, tantomeno è visibile ed evitabile anche per una persona accorta, prudente e diligente. Se il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente può essere notevolmente ridimensionata (Cassazione, sentenza 2241 del 28 gennaio 2019)
  • la visibilità del pedone da parte del conducente: se si attraversa una strada di notte e con la nebbia, è difficile che l’automobilista possa essere incolpato. Per escludere la responsabilità dell’automobilista non basta che l’investito cammini di notte fuori dal marciapiede. Se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal Codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe .

Attraversamento del pedone col semaforo rosso

Il tribunale di Ravenna ha dato torto a un pedone che aveva attraversato l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. Per i giudici, l’impossibilità dell’automobilista di evitare la collisione è oggettiva, con conseguente esonero di responsabilità a suo carico .

Conducente abbagliato dal sole

Chi investe un pedone perché ha il sole in faccia che non gli consente di vedere bene la strada è considerato responsabile. In questi casi è l’automobilista a dover prendere le precauzioni e, se del caso, fermarsi completamente fino a ristabilire un rapporto di perfetta visuale della strada

Pedone investito sulle strisce

La colpa per l’incidente stradale è solo dell’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce. Il conducente che sorpassa il veicolo che lo precede, che si era fermato proprio per consentire al pedone di passare, mette in atto una condotta imprudente tale da giustificare la colpa esclusiva dell’impatto. Infatti, il conducente non può dimostrare né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né il concorso di colpa del pedone.

Per ogni caso di pedone investito, indipendentemente dalla gravità dell’incidente, incombe sul conducente del veicolo una presunzione di responsabilità: il risarcimento sarà dovuto a meno che il conducente stesso non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento.

Se a causa dell’incidente, il pedone subisce delle lesioni fisiche, anche lievi, è importante recarsi al pronto soccorso per ricevere le prime cure.

In ogni incidente stradale con feriti, gli organi di polizia stradale sono obbligati a prestare assistenza o a predisporre l’arrivo di personale e mezzi specializzati per il soccorso.

Nel proprio intervento le autorità hanno anche il compito di annotare gli estremi identificativi dei soggetti e veicoli coinvolti nell’incidente, di raccogliere le dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro e di fare tutte le rilevazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’evento.

Il danneggiato per conoscere i dati della controparte, anagrafici ed assicurativi, qualora sia stato trasportato in ospedale e quindi impossibilitato a raccoglierli il giorno dell’incidente, può recarsi nei giorni successivi presso il comando di polizia intervenuta nel luogo del sinistro, per farsi consegnare i verbali sull’accaduto, in cui troveremo tutti i dati di cui abbiamo bisogno.

In caso di trasporto in ospedale, il pedone, per ottenere un giusto ed integrale risarcimento, deve preoccuparsi di conservare tutta la documentazione medica, gli scontrini e le fatture per medicine ed esami clinici e tutti i certificati che gli verranno consegnati durante le cure e le terapie per le lesioni fisiche riportate nell’incidente.

Il danno biologico da investimento del pedone

Una volta terminato il periodo di prognosi (che può essere rinnovato ad ogni visita medica di controllo), viene rilasciato al danneggiato il certificato di guarigione clinica.

Con tutta la documentazione medica raccolta è consigliabile effettuare una visita medico legale di parte per accertare i postumi permanenti conseguenti le lesioni riportate nell’incidente.

Il danno biologico viene quantificato dal medico in punti percentuali di invalidità permanente e in periodi di tempo di inabilità temporanea.

Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione insanabile e definitiva della capacità di svolgere una generica attività lavorativa proficua, a prescindere dell’effettiva professione svolta dal danneggiato. Attraverso l’ausilio di specifiche tabelle, il medico legale valuterà le lesioni permanenti del danneggiato nella loro interezza, stabilendo un valore in termini percentuali.

Per il calcolo del risarcimento per invalidità permanente, oltre alla percentuale riscontrata dal medico legale, è determinante anche l’età del soggetto danneggiato. Minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento, in quanto si considera che tanto più è giovane un soggetto, tanto più durature saranno le conseguenze negative causate dalle menomazioni permanenti subite.

L’inabilità temporanea consiste invece nel periodo di tempo necessario a riprendersi dall’infortunio.

L’inabilità è calcolata in giorni e può essere assoluta quando il soggetto è impossibilitato a svolgere la proprie attività quotidiane, ad esempio durante i giorni di ricovero ospedaliero, oppure può essere parziale quando la riduzione della propria capacità non è totale, ad esempio durante la convalescenza o il post operatorio.

Ad ogni giorno di inabilità corrisponde un importo monetario prestabilito da apposite tabelle per il suo risarcimento.

Nel risarcimento del danno biologico, inoltre, sono compresi anche il danno morale e il danno esistenziale, ossia le sofferenze e le ansie patite dal danneggiato a causa dell’incidente e l’effettivo peggioramento della qualità della vita conseguente le menomazioni riportate.

La richiesta di risarcimento

Il pedone, per ottenere un risarcimento, deve farne richiesta, alla compagnia assicurativa con cui è assicurato il proprietario del veicolo.

Per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti è fondamentale affidarsi ad un legale di fiducia specializzato.

Per ottenere il risarcimento che meriti, segui questi punti:

 1.- Contattaci subito alla mail    info@avvocatoaprea.it

oppure vai nella sezione contatti del nostro sito

2.– Inviaci tutta la documentazione in tuo possesso, compresa quella medica

3.– Con la documentazione da te inviata, provvederemo a redigere una richiesta di risarcimento .

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