La responsabilità sanitaria nel 2019

La responsabilità sanitaria nel 2019

In data 11 novembre sono state depositate dieci sentenze della suprema Corte di Cassazione -terza sezione civile-  dalla nn. 28985 alla 28994, che trattano la responsabilità professionale in ambito medico sanitario.

Le sentenze hanno esaminato temi centrali della responsabilità sanitaria, come:

  • il consenso informato (sentenza n. 28985), 
  • la rivalsa o regresso della struttura verso il medico (n. 28987),
  • il principio distributivo dell’onere probatorio nella responsabilità contrattuale sanitaria (nn. 289892899128992 e, in parte, la 28994),
  • i limiti alla applicazione retroattiva delle leggi “Balduzzi” e “Gelli-Bianco” (nn. 28990 e 28994), 
  • l’accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente (n. 28986), la liquidazione del danno nel sistema tabellare (n. 28988) 
  • il danno da cd “perdita di chance” (n. 28993).

Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28985 consenso informato e la liquidazione del danno da c.d. consenso informato

La suprema Corte ha stabilito che possono prodursi due tipi di danno in caso di violazione del consenso informato

  • un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento;
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione al diritto alla salute.

Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28986 Danno biologico: menomazioni concorrenti e coesistenti, accertamento e liquidazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28986/19,  stabilisce per l’accertamento e la quantificazione del risarcimento del danno in presenza di una lesione preesistente che sia stata seguita da un ulteriore evento lesivo, in una prospettiva volta alla corretta soluzione giuridica da applicare in caso di aggravamento di preesistenti postumi dannosi.

A tale proposito la Corte segnala che, nel liquidare il danno alla salute in situazioni consimili, non è possibile limitarsi alla valorizzazione economica dello stato menomativo attuale ma si deve, correttamente, procedere a sottrarre dalla valorizzazione economica dello stato menomativo complessivo quella dello stato preesistente di invalidità (in quanto eziologicamente slegato dall’evento illecito). 

Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28987  L’azione di rivalsa/regresso delle strutture nei confronti degli esercenti la professione sanitaria

La legge 24/2017 (Gelli –Bianco) può essere utilizzata anche in maniera retroattiva per l’interpretazione di fatti avvenuti prima della sua approvazione. A stabilirlo è la Cassazione sul diritto di una casa di cura di ottenere in rivalsa dal chirurgo la metà di quanto corrisposto alla paziente a titolo di risarcimento del danno, ma non l’intera somma.

Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28988 Liquidazione del danno non patrimoniale da colpa sanitaria e personalizzazione

In presenza di un danno permanente alla salute, conseguente ad una errata manovra durante il parto, subito dal feto nato con lesioni permanenti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.

Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”).

Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28989 n. 28991 e n. 28992 (Onere della prova e nesso di causa)

La Suprema Corte con le tre sentenze sopra menzionate ha ribadito il principio distributivo dell’onere della prova tra azienda sanitaria e paziente, basato sul regime della responsabilità contrattuale. Al paziente spetta l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra il danno lamentato e il rapporto di cura, nel mentre rimane a carico della struttura l’onere di dimostrare che il danno non sussiste oppure che lo stesso è derivato da causa imprevedibile e inevitabile.                                                                                           Sulla c.d. “causa ignota”, si sottolinea come, laddove a rimanere ignota sia la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio dovranno ricadere sul paziente, mentre laddove a rimanere ignote siano le cause della impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure la imprevedibilità/inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli dovranno ricadere sulla struttura.

Cass. Civ., III, 11/11/2019, sentenze n. 28990 e n. 28994 Applicazione retroattiva delle norme contenute nella L. Balduzzi e nella L. Gelli

Le due pronunce di cui sopra intervengono sul delicato tema della applicazione retroattiva delle norme contenute nella Legge Balduzzi prima e, poi, nella Legge Gelli.

Per quanto riguarda le norme che hanno previsto l’applicabilità, a fini liquidativi del danno biologico, delle tabelle contenute negli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, la III Sezione della Corte di Cassazione definitivamente afferma che le stesse si applicano retroattivamente a tutti i sinistri sanitari a oggi non ancora definiti. Discorso diverso vale, invece, per quanto riguarda le norme sostanziali in tema di riparto di responsabilità fra struttura e professionista – e, più in generale, per tutte le norme sostanziali contenute nei due provvedimenti normativi di cui sopra – le quali non possono essere oggetto di applicazione ai fatti avvenuti in epoca antecedente la loro entrata in vigore.

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