Cosa occorre fare in caso di incidente nautico?
Quali sono i documenti e le procedure indispensabili per ottenere il risarcimento dei danni?
A chi è meglio rivolgersi?
In caso di incidente nautico causato da barche, natanti, canoe, gommoni, motoscafi, pedalò, yacht, ecc., il soggetto danneggiato (che può essere un’altra imbarcazione oppure anche un bagnante o un sub) ha il diritto di ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti alle cose e alla persona, ed ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali. I natanti, così come le auto, hanno l’obbligo di assicurazione, a tal riguardo ai sensi dell’art. 123 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n.209 e ss), “le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi”. Per unità da diporto si intendono i natanti, le imbarcazioni e le navi che non vengono utilizzate per scopi commerciali, ma solo per motivi sportivi e ricreativi e la cui navigazione è effettuata in acque marittime o interne. Per unità da diporto utilizzate per fini commerciali si intendono tutte quelle oggetto di contratti di locazione e di noleggio, oppure utilizzate per insegnamento professionale o come unità d’appoggio per immersioni subacquee sportive o ricreative. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, la sosta e l’ormeggio in mare o in porto devono essere considerati momenti della navigazione, perché avvengono in luoghi aperti alla navigazione di altre barche e al transito di altri soggetti non definiti. Perciò vige l’obbligo di stipulare l’assicurazione per la responsabilità civile anche per le imbarcazioni ed i natanti ormeggiati. Secondo quanto stabilito dalle normative europee, il massimale minimo di legge (capitale assicurato) previsto per la responsabilità civile dei natanti è pari ad euro 7.290.000 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell’incidente.
Cosa fare per ottenere un risarcimento dopo un incidente nautico?
Preliminarmente, in caso di incidente in barca, occorre contattare le autorità ed informarle dell’accaduto, consentendogli così di provvedere ai rilievi ed alle indagini del caso. Inoltre, è bene annotarsi le seguenti informazioni:
- Generalità dell’assicurato e del conducente del natante;
- Nome, numero di matricola o targa dell’imbarcazione;
- Nome della compagnia assicurativa e dati dell’agenzia presso cui è assicurato il natante;
- Il numero di polizza che assicura l’imbarcazione;
- La data e l’ora dell’incidente;
- Luogo, latitudine e longitudine di accadimento del sinistro;
- Generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).
E’ consigliabile inoltre scattare delle fotografie che potranno rappresentare un valido supporto alla procedura risarcitoria. La richiesta dovrà contenere l’indicazione delle generalità dell’avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Ai fini dell’accertamento e della valutazione dei danni da parte dell’impresa, la richiesta di risarcimento dovrà essere corredata dai documenti medici attestanti l’entità delle lesioni subite, unitamente all’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. A questo punto sarà nostra cura prendere contatti con la compagnia assicurativa, la quale entro un determinato termine previsto per legge dovrà formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento dei danni, ovvero comunicare eventualmente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Laddove la compagnia assicurativa non si renda disponibile a trovare un accordo, o nel caso in cui l’offerta risarcitoria non fosse soddisfacente, non rimarrà altra scelta che agire giudizialmente e il nostro Studio Legale sarà chiamato a difendere i tuoi diritti.
Incidente con Natante non assicurato o non identificato
Per quanto riguarda i natanti senza motore e non utilizzati a fini commerciali, quindi non noleggiati o locati, l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non sussiste. Nonostante non ci sia un obbligo, sul mercato si possono trovare tanti prodotti assicurativi per tutelarsi contro i danni provocati a terzi o a sé stessi durante l’utilizzo di questi mezzi. In caso di incidente o infortunio causato da un natante non assicurato e non obbligato a stipulare l’assicurazione, sarà quindi obbligo del proprietario provvedere di tasca propria all’integrale risarcimento dei danni procurati a terzi. Invece, qualora l’incidente sia causato da un natante soggetto all’obbligo assicurativo, se questo risultasse non assicurato, il soggetto danneggiato potrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada della Consap per ottenere un risarcimento per i danni subiti alle cose e alla persona. In caso di natante non identificato, perché ad esempio fuggito dopo il sinistro, il Fondo provvede al risarcimento dei danni alla persona, mentre i danni alle cose vengono risarciti con una franchigia di 500 euro solo in presenza di danni fisici di grave entità (superiore ai 9 punti percentuali di invalidità permanente).
Azione diretta e soggetti esclusi dall’assicurazione .
Secondo quanto stabilito dall’articolo 144 del Codice delle assicurazioni private, il soggetto danneggiato da un sinistro causato dalla navigazione di un natante, per il quale vige l’obbligo assicurativo, ha azione diretta per il risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente entro i limiti del massimale di polizza. Come abbiamo visto inizialmente però, l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto, natanti e motori amovibili riguarda solo i danni alla persona. Quindi, per quanto riguarda i danni alle cose, considerato che questi non rientrano nell’obbligo assicurativo, al danneggiato non è riconosciuta l’azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile. Quando si è in presenza di una domanda di risarcimento per soli danni a cose, la parte danneggiata può quindi chiamare in giudizio solo il soggetto responsabile, che a sua volta chiamerà in causa la compagnia assicurativa. Infine, come definito dall’articolo 129 del Codice delle assicurazioni private, non è considerato terzo, e quindi non ha diritto al risarcimento danni derivante dall’assicurazione obbligatoria, il solo conducente responsabile dell’incidente, così come previsto anche per la circolazione stradale.
Per ottenere il risarcimento che meriti, segui questi punti:
1.- Contattaci subito alla mail info@avvocatoaprea.it
2.– Inviaci tutta la documentazione in tuo possesso, compresa quella medica in caso di lesioni
3.– Con la documentazione da te inviata, provvederemo a redigere una giusta richiesta di risarcimento .
posso chiedervi di essere contattata con urgenza al 348 9950052.
Grazie
Può inviarci subito una mail a info@avvocatoaprea.it