Brexit, Vademecum per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia - Vademecum For British citizens and their families residing in Italy

Brexit, Vademecum per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia - Vademecum For British citizens and their families residing in Italy

Dal 1 Gennaio 2021, i cittadini britannici residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, potranno richiedere, presso la questura di residenza, un documento in formato digitale sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.

Di seguito viene riportato il Vademecum pubblicato sul sito del ministero dell’interno

 RIFERIMENTI NORMATIVI

Accordo di recesso Articolo 18.4 dell’Accordo di recesso tra l’Unione europea ed il Regno Unito del 1° febbraio 2020.

Direttiva 2004/38/CE Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Decisione Articoli 1 e ss. della Decisione di esecuzione della Commissione c (2020) 1114 final del 21 febbraio 2020.

 Chi sono i beneficiari?

I beneficiari dell’Accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data.

 Quale documento può essere richiesto dai cittadini britannici e dai loro familiari?

L’Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell’Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’Accordo medesimo.

 Quale è la validità del documento?

Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).

A quale Ufficio bisogna rivolgersi per ricevere il documento in formato elettronico?

Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza.

 Quale è la procedura da seguire per il rilascio del documento?

■ I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, sono invitati a presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico

■ Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno è prevista l’acquisizione dei dati biometrici. Il rilascio del documento di soggiorno elettronico non è contestuale alla presentazione della richiesta, poiché la personalizzazione dello stesso richiede alcuni giorni.

Quali documenti devono essere presentati?

■ I cittadini del Regno Unito devono presentare i seguenti documenti: » documento di identità in corso di validità; » attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r. 445/2000;

» ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); » n. 4 fotografie in formato tessera.

 Quali documenti devono essere presentati?

■ I familiari del cittadino del Regno Unito devono presentare i seguenti documenti: » documento di identità in corso di validità; » copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020; » documento dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico;

» ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); » n. 4 fotografie in formato tessera.

 Possono ottenere il documento di soggiorno elettronico gli studenti britannici?

A partire dal 1 gennaio 2021 gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.

Cosa è previsto per i lavoratori frontalieri?

Sono lavoratori frontalieri, in base all’art. 9 dell’Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, in uno o più Stati in cui non soggiornano. A partire dall’1 gennaio 2021, questi lavoratori, previa esibizione di idonea documentazione in grado di dimostrare che esercitano in Italia un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, da prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro un documento elettronico, di validità quinquennale, che attesta il loro status.

Cosa accade nel caso di mancata iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020?

L’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza. Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.

 Cosa succede se il cittadino britannico cambia residenza prima di avere ottenuto il rilascio del documento di soggiorno elettronico?

 Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.

 Cosa accade se il cittadino britannico presenta la domanda di iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020, ma la relativa istruttoria non si è conclusa?

Il cittadino britannico non avrà alcun problema poiché l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione dell’istanza al Comune, anche se la relativa istruttoria dovesse concludersi, con esito positivo, nel 2021.

Vademecum For British citizens and their families residing in Italy

Withdrawal Agreement Art. 18.4 of the Withdrawal Agreement between the European Union and the United Kingdom of 1st February 2020

Directive 2004/38/EC of 29th April 2004 – on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States.

Decision Art. 1 et seq. of the Commission Implementing Decision c (2020) 1114 final of 21st February 2020.

Who are the beneficiaries?

The beneficiaries of the Withdrawal Agreement are UK citizens residing in Italy by 31st December 2020 and family members accompanying or joining them, even after the afore-mentioned date.

What document can UK nationals and their family members request?

The Withdrawal Agreement provides that UK nationals and their family members have the right to receive a new residence document in electronic format. The document states that it was issued based on the Withdrawal Agreement and allows you to exercise the rights recognized by the said Agreement.

 What is the validity of the document? The electronic residence document is valid for 5 years (bearing the title “residence card”) or 10 years (bearing the title “permanent residence card”) if the right of permanent residence is acquired (legal and uninterrupted residence in Italy for 5 years, including periods of stay before or after 31st December 2020).

Which office should I contact to receive the document in electronic format?

The electronic residence document is issued by the Police Headquarters (Questura) of the province where the UK national resides. On the Questura website, a dedicated electronic channel allows you to book an appointment to submit your application.

 What is the procedure to follow for issuing the document?

■ UK nationals registered in the population register (iscritti in anagrafe) by 31st December 2020, starting from 1st January 2021, are invited to report in person to the Immigration Office of the Police Headquarters (Questura)in the province of residence to request the electronic residence document

■ Your biometric data will be taken during the procedure to issue the residence document. The electronic residence document is not issued at the same time as submitting the request, as it takes a few days to produce it.

 What documents must be submitted?

■ UK nationals must submit the following documents: » a valid identity document; » a certificate of personal registration (attestazione di iscrizione anagrafica), issued by the Municipality of residence, which proves registration by 31st December 2020 or, alternatively, self-certification of being registered with the anagrafe by 31st December 2020 and that registration has not been subsequently cancelled, pursuant to art. 46-47 D.p.r. 445/2000;

» receipt of payment of € 30,46 equal to the cost of producing the document, made by postal order on CC no. 67422402(account holder “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – reason for payment: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); » 4 passport-sized photographs

 What documents must be submitted?

■ Family members of the UK national must submit the following documents: » a valid identity document; » a copy of the residence document in electronic format issued by the Police Headquarters to the U.K. national or, alternatively, a copy of the certificate of registration of the U.K. national proving the registration by 31st December 2020; » document issued by the competent authority of the country of origin or provenance, certifying the status of family member of the UK national;

» receipt of payment of € 30.46 equal to the production cost of the document, made by postal order on CC no. 67422402 (account holder “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – reason for payment: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); » 4 passport-sized photographs.

What happens in case of failure to register by 31st December 2020? The certificate stating that he/she is registered in the registry(anagrafe) by 31st December 2020 or the related self-certification are standard documents required to obtain the electronic residence document by the Police Headquarters of the province of residence. However, UK nationals who are not yet registered in the registry by 31st December 2020, but who can prove, with suitable documentation showing their legal stay in the Italian territory on or before 31st December 2020 (e.g. employment contract, certificate of enrolment in a course of study) may in any case apply for the electronic residence document at the Police Headquarters of the province of residence.

What happens if the UK national changes residence before having obtained the electronic residence document?

The change of residence does not prevent the UK national from obtaining the issue of the electronic residence document. To exercise this right, the British citizen must go to the Police Headquarters of the province where he/she resides at the time of the request.

What happens if the UK national submits the application for registration by 31st December 2020, but the related process has not yet been completed?

The UK national will have no problem since the registration starts from the date he/she submits the application to the Municipality, even if the related process were to be concluded, with a positive outcome, in 2021.

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