Assemblea condominiale e delega con email.

Assemblea condominiale e delega con email.

E’ valida la delega conferita a mezzo email – Tribunale di Roma sentenza n. 78/2021

In questo articolo non mi soffermerò a commentare l’aspetto principale della Sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Roma, ma ad esaminare un argomento secondario “La delega rilasciata a mezzo email”.  

Fatto: Con atto di citazione notificato, un condòmino citava in giudizio il condominio impugnando due delibere assembleari (quella del 23/06/2016 e del 07/11/2016) ritenendole nulle e/o annullabili, dichiarando nell’atto introduttivo di aver conferito espressa delega a partecipare alla riunione del 23 giugno 2016 ad altro soggetto, avvalendosi del documento posto a sostegno mediante suo deposito – email inviata all’amministratore in data 23.06.2016). Il condominio convenuto nel costituirsi, ha rilevato che l’attrice, conferendo delega a terzi, ha di fatto approvato la delibera, facendo venir meno il motivo di impugnazione. Bisogna comunque specificare che Il Tribunale ha dichiarato con la sentenza n. 78/2021 del 04/01/2021, la nullità delle due delibere.

La delega: Può capitare di non poter partecipare ad una riunione di condominio, in questo caso è possibile delegare un altro condòmino, un altro soggetto, ovvero decidere di non partecipare e quindi risultare assente. E’ l’ art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile che regolamenta le modalità di partecipazione all’assemblea precisando al primo cpv che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice civile. Se i condòmini però sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale (il delegato non deve avere più di 200 millesimi per effetto delle deleghe, nel conteggio non vanno considerati i propri millesimi). Lo stesso art.67  al quinto comma impone un divieto, cioè vieta di conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea all’amministratore. Sarà compito del Presidente nominato dall’assemblea verificare le deleghe, quindi se sono state attribuite validamente e se non si supera il limite previsto dalla legge

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 78/2021 ha stabilito che non può essere accolta l’eccezione che la delega conferita per mail non sarebbe valida in quanto mancante di sottoscrizione. Difatti, ai sensi dell’art 67, 1° cpv, disp.att. c.c. “ ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.  La norma nulla dice in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere costituita da una semplice mail. La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questo mezzo per conferire la delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all’oggetto del conferimento anche il soggetto delegato, requisiti pienamente integrati nella specie.  In sostanza, non sussiste alcun elemento che possa ritenere invalida la delega conferita e la presenza del condomino per delega equivale alla sua presenza fisica in assemblea.

In conclusione: alla luce della sentenza n. 78/2021 del Tribunale capitolino che ha ammesso una delega a mezzo mail, priva di qualunque sottoscrizione (eccezione sollevata dal condominio), mi fa pensare che nel prossimo futuro potremmo avere nuove sentenze che esamineranno deleghe scritte conferite con nuovi strumenti, oggi utilizzati più  frequentemente anche con smartphone.

                                                                                                                                                                                                                                        Avv. Gianpaolo Aprea

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