Balconi in condominio. Eliminazione intonaco in cattive condizioni e trattamento dei ferri di armatura: chi paga?

Balconi in condominio. Eliminazione intonaco in cattive condizioni e trattamento dei ferri di armatura: chi paga?

Principio di diritto: Corte di Appello di l’Aquila sentenza n. 806/2021. I lavori di eliminazione dell’intonaco in cattive condizioni dai balconi così come il trattamento dei ferri di armatura sono a carico di tutti i condomini perché riguardano il decoro estetico della facciata esterna dell’edificio.

Fatto: Il Tribunale di Pescara,  ha rigettato la domanda proposta da un còndomino nei confronti del proprio condominio, di dichiarazione di nullità ovvero di annullamento della delibera dell’assemblea condominiale del 11.08.2017, nella parte in cui è stata approvata la “specifica di riparto da utilizzare per i lavori da effettuare alla palazzina, dove sono individuati lavori privati e lavori di natura condominiale , relativamente alle spese per i lavori ai balconi.

Il Tribunale ha ritenuto la legittimità della deliberazione impugnata nella parte relativa alla ripartizione delle spese, poiché la delibera ha rimesso ai còndomini, secondo i millesimi di proprietà, i lavori inerenti alla facciata, compresa tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., nonché i lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento delle ringhiere e dei parapetti dei balconi, rivestiti in ceramica e quindi costituenti parte della facciata e motivo estetico del fabbricato.

Il Giudice di primo grado ha poi escluso l’annullabilità della delibera rispetto all’art. 2 del regolamento di condominio, che dispone la proprietà esclusiva dei balconi, atteso che le predette spese, ripartite tra tutti i condomini, riguardano la manutenzione dell’aspetto estetico del fabbricato.

Il còndomino proponeva appello avversa la sentenza del Tribunale di Pescara per violazione, degli artt 1117 e 1123 c.c. nonché degli artt 2 lett M e dell’art. 16 del Regolamento condominiale. Secondo l’appellante, le opere hanno riguardato la ristrutturazione dei balconi aggettanti e non la natura estetica e decorativa di tutto il fabbricato, per cui le relative spese si sarebbero dovute porre a carico dei singoli proprietari dei balconi.

Decisione: La controversia deve tener conto della nota scritta di uno Studio professionale, sulla base della quale l’assemblea ha approvato i lavori da eseguire e la relativa ripartizione, dove relativamente a i balconi  viene previsto che gli stessi siano a carico dei singoli còndomini la manutenzione ordinaria della struttura, la pavimentazione, i sottofondi, la tinteggiatura dei parapetti interni e dei soffitti, è stata invece ripartita tra i còndomini secondo i millesimi di proprietà dell’intervento della facciata per intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni in continuità dei balconi, oltre alla manutenzione straordinaria e consolidamento di ringhiere e parapetti.

Nel caso in esame, l’attribuzione del costo dei lavori ai còndomini in base ai millesimi di proprietà ha riguardato la facciata esterna dei balconi attraverso il rifacimento delle parti costituenti il decoro estetico della stessa e non la struttura dei singoli balconi, da considerarsi invece, attinente alla proprietà esclusiva dei singoli còndomini.

Anche gli interventi di spicconatura del sottostante intonaco ammalorato e il trattamento dei ferri in armatura (che non ha comportato la loro sostituzione)  devono ritenersi attinenti alla facciata dell’edificio poiché sono stati propedeutici al rifacimento dei frontalini e rivolti ad eliminare i distacchi dei frontalini stessi nonché ad evitare successivi e ulteriori distacchi.

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