Non si può proibire l’utilizzo degli elettrodomestici prima delle ore 8 e dopo le ore 22.

Non si può proibire l’utilizzo degli elettrodomestici prima delle ore 8 e dopo le ore 22.

E’ fatto divieto al condomino di collocare sul ballatoio comune oggetti che per dimensioni, posizionamento, durata, costituiscano impedimento all’agevole e comodo passaggio delle persone.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Monza con la sentenza n.2161/2021 pubblicata il 24 Novembre

 Fatto:

Una condomina proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza. La sentenza accertava l’illiceità del collocamento da parte dell’appellante, di uno stendino sul ballatoio comune.  Erano stati inibiti anche l’uso del pallone all’interno dell’abitazione e l’utilizzo di elettrodomestici tra le ore 22:00 e le ore 08:00.

Decisone:

Lo stendino rendeva difficoltoso il transito verso l’unità immobiliare di una condomina.  Ciò perché le dimensioni dello stesso e l’arco temporale di posizionamento lasciavano uno spazio esiguo per il passaggio delle persone.   L’uso del ballatoio quale bene comune era violato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 c.c..

Anche il regolamento condominiale era violato.  Quest’ultimo infatti, vieta di lasciare fuori dalla propria porta oggetti ed altro che impediscano il nomale passaggio.

Nel giudizio di appello si sono costituite le controparti che hanno richiesto la conferma della sentenza del Giudice di pace.  Il testimone ha confermato il posizionamento dello stendino sul ballatoio comune. Cosicché non è possibile dire che le circostanze dedotte non abbiano avuto congruo riscontro sul piano istruttorio.

Il significato proposto dall’appellante per il concetto di impedimento al normale passaggio non merita però di essere condiviso.

Difatti, non vi sarebbe stata alcuna esigenza di specificare nel regolamento che un condomino non può impedire ad un altro condomino di raggiungere nel modo più assoluto la porta di ingresso della propria abitazione.

Il Giudice di prime grado, ha accolto la domanda di parte attrice anche con riferimento all’utilizzo del pallone in casa da parte del figlio della convenuta ed all’attivazione degli elettrodomestici nell’arco temporale tra le ore 22:00 e le ore 08:00.

Il Tribunale evidenzia che il testimone ascoltato in primo grado nulla è stato in grado di riferire circa dette condotte e, la convenuta, ha negato tale condotta in sede di interrogatorio.

Inoltre, neanche l’ispezione giudiziale dei luoghi e/o la CTU avrebbero permesso di raggiungere la prova di acquisire il dato della percepibilità nell’appartamento degli appellati dei rumori provenienti dall’unità immobiliare dell’appellante, ma avrebbe continuato a far difetto la dimostrazione dell’utilizzo del pallone e dell’attivazione degli elettrodomestici in orario non consentito. Cosicché la prosecuzione dell’istruttoria si rivela priva di qualsiasi rilievo ai fini della decisione.

Di conseguenza, il Tribunale riformava parzialmente la sentenza del Giudice di pace.

La domanda proposta era rigettata con riferimento alla inibizione diretta ad utilizzare il pallone (all’interno della propria abitazione) e gli elettrodomestici prima delle ore 8:00 e dopo le ore 22:00

 

 

 

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