Superbonus e unità abitativa “funzionalmente indipendente"

Superbonus e unità abitativa “funzionalmente indipendente"

Questa volta nel “mirino” dell’Agenzia delle Entare sono capitati i contatori per le utenze elettriche, chiarendo che l’unità immobiliare è effettivamente indipendente solo se ha l’effettiva proprietà delle utenze, altrimenti il Superbonus “salta”.

Il quesito posto. Il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico che ha un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica e acqua e dispone di accumuli di gpl condivisi tra varie unità abitative, intende realizzare interventi con il Superbonus. Chiede all’Agenzia se il suo appartamento può qualificarsi come unità immobiliare funzionalmente indipendente.

Fa presente, che le utenze elettriche sono dotate di “contatore a defalco” per ciascun appartamento e le spese sono ripartite in base ai consumi effettivi.

Per le utenze di acqua e gas, invece, intende provvedere, qualora necessario, con l’introduzione di contatori per adottare lo stesso sistema di suddivisione.

Risposta Agenzia delle Entrate circolare 810/2021.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi trainanti).  Nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi trainati).

In entrambi i casi, gli interventi possono realizzarsi su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.  Tali immobili, devono avere uno o più accessi autonomi dall’esterno e devono essere site all’interno di edifici plurifamiliari.

Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno una delle tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, quali impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Di conseguenza, considerato che, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all’allaccio condominiale, si ritiene che l’unità abitativa in questione non può ritenersi “funzionalmente indipendente ” ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 1-bis  dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Pertanto, un’unità immobiliare per ritenersi funzionalmente indipendente e per accedere al Superbonus deve essere dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva.

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