Il condominio è responsabile quando lo scalino si rompe mentre si salgono le scale.

Il condominio è responsabile quando lo scalino si rompe mentre si salgono le scale.

Fatto: Una signora agiva nei confronti di un condominio sito in Ameglia (SP) chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Affermava che si era recata a trovare la figlia che risiede in quel condominio. Mentre saliva lo scalino che conduce all’interno dello stabile, questo si era rotto provocando la caduta all’indietro.

L’ attrice si recava al pronto soccorso dell’Ospedale della Spezia.  I medici riscontravano la frattura scomposta del femore.

Il condominio si costituiva in giudizio eccependo l’insussistenza e l’imprevedibilità dell’insidia, ed in ogni caso chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni.

Decisione: Le prove testimoniali hanno confermato pienamente la dinamica dei fatti esposta da parte attrice ed anche l’orario in cui il sinistro si è verificato.

La prima testimone, ha confermato di avere assistito al sinistro in quanto si trovava affacciata al terrazzo della propria abitazione posto di fronte all’ingresso del condominio. Ha dichiarato di aver visto la signora cadere all’indietro mentre saliva sugli scalini del condominio antistanti il portone.

Il secondo testimone, condomino del fabbricato ha dichiarato di aver avvisato l’amministratore del condominio dell’esistenza della fessurazione, invitandolo ad intervenire.

Pertanto, l’amministratore del condominio ben avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l’assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni come quello occorso.

Non è emersa alcuna responsabilità della lesionata che ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia.  Né è risultato essere stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza.

Al fine di accedere al portone di ingresso del condominio doveva necessariamente essere salito lo scalino in questione ed anche laddove la fissurazione fosse stata in qualche modo visibile o conosciuta non era possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc del condominio, quale gestore e custode delle parti comuni dell’edificio, nei confronti della terza danneggiata.

Di conseguenza, Il Tribunale condanna il condominio a pagare un totale di € 29.980,75.

Quanto ai rapporti tra condominio ed assicurazione.

Non essendo contestata la sussistenza ed operatività della polizza stipulata deve essere accolta la domanda di manleva svolta dal condominio nei confronti dell’assicurazione. Quindi sarà la compagnia assicurativa tenuta a pagare la lesionata della somma di   € 29.980,75.

In conclusione:  Il Tribunale della Spezia con la sentenza n.512/2021 applica nuovamente il principio per il quale il condominio è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. L’amministratore del condominio avvisato della lesione di uno scalino, può e deve provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi. Senza dover previamente consultare l’assemblea condominiale.

Trib. LaSpezia sentenza n. 512 27:09:2021

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