Occlusione del pluviale chi risponde dei danni? Chi citare in giudizio?

Occlusione del pluviale chi risponde dei danni? Chi citare in giudizio?
Il danneggiato dalla occlusione del pluviale del terrazzo a livello dell’appartamento sovrastante, può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condòmini

Fatto: GD ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1779 del 21. 10. 2020 della Corte di appello di Bari.  La Corte pugliese, sulla base della domanda di risarcimento dei danni, derivati dalla occlusione del pluviale del terrazzo a livello dell’appartamento sovrastante di proprietà del convenuto, ha ritenuto che dovesse essere proposta la domanda anche nei confronti degli altri condomini, quali litisconsorti necessari. Gravando su di essi l’obbligo di provvedere alla riparazione e ricostruzione del bene comune.  Aveva disposto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rimesso la causa al Tribunale competente. Condannando l’attore alle spese del giudizio di secondo grado.

PF   ha notificato controricorso e depositato memoria

Decisione: Con il primo motivo di ricorso, si eccepiva la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia accolto l’eccezione dell’appellante di difetto di integrità del contraddittorio sulla base della mera natura condominiale della terrazza a livello e del relativo pluviale. Omettendo di considerare che la sua otturazione era esclusivamente addebitabile ad un difetto di manutenzione da parte del convenuto. Sotto altro profilo si deduce che l’eccezione sarebbe da respingere per non avere l’appellante indicato i litisconsorti necessari.

La censura che denunzia la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. è manifestamente fondata, avendo la Suprema Corte precisato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comunima nell’ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 cod. civ.

Con l’effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore, nonché sull’assemblea dei condomini, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

Da tale orientamento, discende che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.,

La responsabilità solidale, esclude, per giurisprudenza costante della suprema Corte, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti attori dell’illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condomini.

Principio di diritto. (Corte di Cassazione  ordinanza n. 516 del 11 Gennaio 2022) il danneggiato dalla occlusione del pluviale del terrazzo a livello dell’appartamento sovrastante, può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condòmini

ORDINANZACORTEDICASSAZIONE

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.