Lo sciacquone rumoroso viola i diritti umani. I vicini vanno risarciti.

Lo sciacquone rumoroso viola i diritti umani.                 I vicini vanno risarciti.
La Cassazione con la Sentenza n. 21649 del 2021 ha stabilito che lo sciacquone rumoroso dei vicini consente il diritto al risarcimento dei danni.

I proprietari di un immobile citavano in giudizio i proprietari dell’appartamento confinante, lamentandosi di immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi. Chiedevano così al Tribunale di La Spezia l’eliminazione di dette immissioni ed il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di La Spezia rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Genova ha accertato con  CTU  che il bagno era stato realizzato in una parete adiacente la stanza da letto dell’appartamento confinante ove era posta la testiera del letto.

Il CTU evidenziò non solo un notevole superamento della normale tollerabilità.  Ma anche lo “spregiudicato “uso del bene comune”.  Difatti,  la cassetta di incasso del wc era installata nel muro divisorio.

La corte di merito accertò che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo. Il CTU individuò una serie di opere idonee a ridurre le immissioni e la corte ne ordinò la realizzazione sulla base di dette indicazioni.

Infine, liquidò il danno in via equitativa in € 500,00 l’anno all’attualità. Con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto. Configurandosi una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dal’art.8 della CEDU.

I proprietari del bagno rumoroso ricorrevano in cassazione.

La Suprema Corte precisa che la corte di appello ha accertato il superamento della normale tollerabilità sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU.  Il quale ha rilevato un significativo superamento di tre decibel rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica. Ha evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del secondo vano bagno, dal momento che lo scarico era stato installato nel muro divisorio ed al confine con la stanza da letto, tenuto conto del frequente utilizzo nelle ore notturne da parte del convenuto.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno. La Suprema Corte afferma che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio.  Anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia.

Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale

A tali principi si è conformata la corte di merito che ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridonda sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito.

 

 

 

 

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