I motori dell’aria condizionata vanno rimossi dalla facciata condominiale, anche se collocati all’interno della terrazza privata.

I motori dell’aria condizionata vanno rimossi dalla facciata condominiale, anche se collocati all’interno della terrazza privata.

 

 Normativa di riferimento: artt. 1118,1119 e 1120 c.c., in combinato disposto con l’art. 1102 c.c.

 Il Tribunale di Udine con la sentenza n. 107/2022 ha stabilito che l’installazione di un condizionatore sulla facciata condominiale, seppur collocato all’interno della propria terrazza, determina una obiettiva modifica del decoro del fabbricato ed un’alterazione delle linee architettoniche, della simmetria e dell’estetica.

 Vicenda:

Con atto di citazione un Condominio di Udine conveniva in Tribunale un condomino. Chiedendo  la rimozione di due gruppi di condizionamento dell’aria collocati nella sua terrazza per violazione di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento di Condominio ed in danno al decoro architettonico del Condominio stesso.

La soluzione

La proprietaria dell’appartamento sito nel condominio, per sua stessa ammissione, riconosce come proprio il regolamento di condominiale.

L’articolo 5 dello stesso prevede:  “E’ concesso ai condòmini di installare i gruppi esterni per il condizionamento dell’aria esclusivamente ove predisposto dal costruttore, in assenza dovranno essere posti in luogo non visibile dall’esterno e collocati a livello del piano di calpestio del proprio balcone, terrazza o loggia”.

Nonostante ciò, ha posto due motori a servizio di un apparecchio condizionatore, nella loggia della propria terrazza.  Uno a mezza altezza e l’altro sopra il primo,  visibili dall’esterno, e senza alcuna autorizzazione da parte della assemblea condominiale;

Per poter installare le proprie unità esterne ha dovuto installare una diramazione che va dal basso verso l’alto.

L’assemblea stabiliva che  la condomina doveva rimuovere le unità esterne.  Eventualmente poteva posizionarle nel rispetto del regolamento condominiale.

La delibera veniva impugnata dalla convenuta, ma la mediazione tra le parti si chiudeva con esito negativo. I motori a servizio dell’apparecchio condizionatore nonostante esplicita richiesta dell’assemblea, erano ancora installati.

Di conseguenza l’amministratore adiva le vie legali al fine di tutelare gli interessi condominiali.

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., ad un  duplice divieto. Quello  di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.

La condomina non ha informato l’amministratore dell’installazione dei condizionatori e contestualmente ha violato quanto stabilito dal regolamento di condominio.  Alterando di conseguenza il decoro architettonico del condominio stesso.

Con la locuzione “decoro architettonico” si intende l’estetica dell’edificio.  L’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità.

Il decoro architettonico, dunque, non è un concetto che emerge soltanto in relazione a edifici dì particolare pregio artistico.  Sono sufficienti anche linee semplici a delineare il decoro architettonico di un qualunque stabile.

Rientrano tra le innovazioni vietate, quelle che violano il decoro architettonico con una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio o anche di singole parti.

Mentre non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall’innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.

A tale proposito è opinione consolidata che, legittimamente le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale, come nel nostro caso, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa

In conclusione: E’ consentito al singolo condomino, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, la realizzazione di un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. Ma, l’esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali, deve essere contemperata con il diritto di tutti i condòmini a non vedere danneggiato il decoro e l’estetica dello stabile. La condomina, in assenza di autorizzazione fornita dall’ assemblea condominiale, ha illegittimamente installato le suddette unità, violando le disposizioni del regolamento condominiale, che hanno carattere vincolante e costituiscono obbligo per i condòmini prevalendo sull’interesse dei singoli, nonché l’art. 1102 c.c. e determinando una alterazione del decoro condominiale, così come oggettivizzato dalla assemblea condominiale.

Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la condomina alla rimozione dei motori a servizio dell’impianto di condizionamento del suo appartamento posto sulla facciata condominiale.

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