L'amministratore cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore. Ma non deve risarcire il danno.

L'amministratore cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore. Ma non deve risarcire il danno.

Qui la sentenza del Tribunale di Roma

sentenza n. 3021 del 2022 

Vicenda:

Un Condominio citava in giudizio l’ex amministratore lamentando la mancata consegna di una parte della documentazione contabile. Chiedeva la condanna alla restituzione della documentazione ancora detenuta, nonché il risarcimento del danno. Evidenziando che la mancata consegna della documentazione arrecava pregiudizio al Condominio. La precedente amministratrice precisava che  non era stata in grado di chiudere la contabilità del suo esercizio nei tempi concordati con la nuova amministrazione.  Il nuovo amministratore aveva comunque potuto gestire il condominio per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.

Soluzione:

Il contratto tipico di amministrazione di condominio non costituisce prestazione d’opera intellettuale nè è, soggetto all’iscrizione in albi o elenchi. Ma è subordinato al possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all’articolo 71 bis disp. att. c.c..  L’attività rientra nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.  L’esercizio della professione è disciplinato dagli articoli 1129, 1130, 1131 c.c. nonché, dalle norme in tema di contratto di mandato.

Ciò posto, se l’amministratore di condominio è mandatario dell’ente di gestione, in forza dell’articolo 1129 c.c. (trattasi di mandatario con rappresentanza), si osserva che costituisce principio generale quello secondo il quale il mandatario nell’adempimento del mandato deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine del mandato, deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Nel caso che ci occupa, tenuto conto del verbale di riconsegna nonché delle missive di sollecito, non risulta che l’amministratore uscente abbia provveduto alla integrale restituzione della documentazione contabile afferente alla gestione del condominio. Sicché la mancata collaborazione prestata nei confronti del nuovo amministratore integra la violazione dell’obbligo di diligenza e di cooperazione richiesto al mandatario ai sensi dell’articolo 1710 c.c.

Nell’ambito dell’inquadramento della figura dell’amministratore di condominio nel contratto di mandato, la consegna della documentazione contabile e patrimoniale del condominio costituisce espressione del dovere di lealtà e di collaborazione del mandatario, non solo nei confronti dell’ente di gestione ma anche nei confronti del nuovo amministratore di condominio, in considerazione del fatto che la consegna della documentazione è indispensabile per la continuità nella amministrazione dell’ente di gestione.

In conclusione: Il Tribunale di Roma con la sentenza. 3021/2022 pubblicata il 24/02/2022 ha accolto la domanda del condominio.  Ordinando al precedente amministratore la immediata riconsegna e di tutta la documentazione contabile e fiscale afferente al Condominio, ancora detenuta.

 

 

 

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