Fatto:
Un condominio di Genzano di Roma proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri in favore di una cooperativa di servizi di pulizia.
Il condominio sosteneva che il contratto di appalto intercorrente tra le parti doveva considerarsi affetto da nullità. Poichè l’appaltatrice non aveva consegnato il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC). L’ente di gestione aveva di conseguenza sospeso il pagamento del corrispettivo.
Il Tribunale, accoglieva l’opposizione e, revocava il decreto ingiuntivo.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado osservava che, in mancanza del DURC per il periodo a cui si riferivano le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, non poteva che configurarsi una responsabilità solidale del condominio insieme alla cooperativa appaltatrice per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest’ultima. Sicché del tutto legittimamente il Condominio aveva sospeso il pagamento del corrispettivo.
La cooperativa proponeva appello, ma la Corte rigettava il gravame.
La società di pulizie ricorreva in cassazione.
Decisione:
La ditta di pulizie evidenziava che tra le parti non fosse stato regolarmente sottoscritto un contratto di appalto di servizi di pulizia. Inoltre, il condominio non le aveva più volte richiesto la documentazione attestante la sua regolarità contributiva e previdenziale. La ricorrente intende far rilevare che essa non era tenuta ad assolvere l’obbligo di munirsi del DURC nella fase del pagamento. Oltre a ciò, si sarebbe dovuto ritenere inapplicabile una responsabilità anche del condominio. Difatti quest’ultimo non esercita attività di impresa e non è dotato di personalità giuridica.
La Suprema Corte precisa che la questione riguarda un caso di appalto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa di pulizia. Il primo è appaltante-committente (ovvero, comunque, datore di lavoro della ditta di pulizie) ed è indubbio che l’impresa di pulizia è tenuta alla presentazione del DURC.
L’amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti. Il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un’impresa di pulizie è idonea ad operare all’interno del condominio.
Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.
Ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi che sia stato corrisposto tutto quanto all’INPS e all’INAIL.
La Corte di appello ha, invero, accertato l’inidoneità e, comunque, l’insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto al completo assolvimento dell’obbligo della presentazione del DURC.
In particolare, la Corte territoriale ha constatato che la documentazione prodotta in giudizio non proveniva dalla sede centrale dell’INPS e, comunque, da tutte le sedi competenti a conoscere e disporre delle sue posizioni assicurative sul territorio. Con la conseguenza che i DURC acquisiti agli atti del giudizio erano comunque da ritenersi insufficienti a fornire il riscontro circa la suddetta regolarità contributiva e previdenziale.
Conclusioni:
La Corte di Cassazione sez. 2, con ordinanza n. 4079/2022 depositata il 9 Febbraio 2022, ha stabilito che la mancata presentazione del durc, e, quindi, l’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi, legittima il Condominio stesso a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia