Condominio. Il lesionato non va risarcito se nessuno dei testi ha visto la caduta

Condominio.  Il lesionato non va risarcito se nessuno dei testi ha visto la caduta

Qui la sentenza: Tribunale di Napoli n. 2200/2022 del 3.03.2022

riferimenti normativi: artt. 2043 e 2051 c.c.

La vicenda:

La moglie del portiere di uno stabile di Napoli, conveniva in giudizio il Condominio, al fine di essere risarcita delle lesioni subite. Assumeva che, nello scendere le scale di ingresso nel Condominio, alle ore 22 circa, nonostante avesse adottato un comportamento cauto e prudente, cadeva rovinosamente, a causa della presenza sulle scale di liquido scivoloso e piccoli detriti.  Dette scale risultavano scarsamente illuminate, prive di apposite strisce antiscivolo e di segnaletica che indicasse la presenza di materiale scivoloso misto a piccoli detriti. Lo stato dei luoghi non presentava un’obiettiva situazione di pericolosità né prevedibilità.

La soluzione:

La domanda viene rigettata dal Tribunale di Napoli.

Nessuno dei testi ascoltati ha visto la caduta e la stessa lesionata ha dichiarato che : “ … nessuno ha visto la mia caduta perché i due amici intervennero successivamente e non c’erano altre persone presenti”.  Di conseguenza non c’è prova del fatto.

Inoltre, dalla prova testimoniale emerge che il sinistro non si è verificato così come raccontata dalla danneggiata ed i testimoni si sono contraddetti tra loro.

Difatti, la lesionata ha affermato che dopo essere caduta si erano avvicinati a lei solo due amici, la sua vicina ed un terzo, i quali erano stati allarmati dalle sue urla.

Ha sostenuto che i predetti signori, dopo averla aiutata ad alzarsi e averla accompagnata a casa, presero un caffè e andarono via.  Nel mentre uno dei testi riferisce di aver accompagnato la lesionata a casa, ma al contempo ha affermato di essere andato immediatamente via senza fermarsi neanche per il caffè poiché aveva fretta. Anche il marito dell’attrice ha sostenuto che quando la moglie cadde lui si trovava in casa, contrariamente, uno dei testi ha affermato che lui, sopraggiunse in un secondo momento. Va comunque rimarcata la scarsa attendibilità dei testi poiché il primo, è marito della parte attrice, il secondo, è un amico, quest’ultimo.

In ogni caso l’attrice ha affermato di essere caduta solo alle ore 22,00 e che sicuramente fino alle 20: 30 il materiale scivoloso non era presente sulle scale. Difatti, il marito alle 20: 30 era andato a buttare la spazzatura e non aveva visto il detto materiale sulle scale. La lesionata, inoltre, ha dichiarato che il marito aveva fatto le pulizie quel giorno e mai avrebbe lasciato la scala con del materiale scivoloso.

Di conseguenza, è configurabile il caso fortuito, essendo la sig.ra caduta poco dopo il formarsi della presunta situazione di pericolo, non tempestivamente eliminabile dal Condominio

Conclusioni: Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2200 pubblicata in data 3 marzo rigetta la richiesta di risarcimento danni poiché si è in presenza di un quadro istruttorio lacunoso e contraddittorio.  Non può dirsi dimostrato che la lesionata sia caduta a causa di una responsabilità del Condominio. L’attrice non ha adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra: 1) la cosa in custodia ed il danno; 2) la condotta colposa e il danno; come sarebbe stato suo onere, sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia ai sensi dell’art. 2043.

 

 

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