La vicenda:
Con atto di citazione due sorelle proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Salerno. Ad istanza del Condominio, era loro ingiunto il mancato pagamento di quote ordinarie condominiali a far data dal 10 gennaio 2017.
Deducevano l’inammissibilità della domanda per avere accettato con beneficio d’inventario l’eredità dei genitori.
Il Tribunale di Salerno con Sentenza n. 862 pubblicata il 11/03/20222 dichiara l’opposizione infondata.
La soluzione:
Le sorelle non contestano l’esistenza e l’esatta quantificazione del credito vantato dal Condominio. Ma piuttosto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento delle spese condominiali allegando l’intervenuta accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
In quanto eredi, sia pure con beneficio d’inventario, le opponenti sono subentrate, a far data dal decesso del padre, avvenuto in data 24 ottobre 2015, nella titolarità degli immobili ubicati nel Condominio opposto e, dunque, nella titolarità delle obbligazioni relative al pagamento delle spese condominiali ex art. 1223 cod. civ..
Atteso che dette obbligazioni sono qualificabili come ambulatorie, o propter rem, e si caratterizzano per la circostanza che il relativo debitore è individuato in base alla titolarità del bene cui si ricollega l’obbligazione. Ne consegue che l’obbligazione di pagamento delle spese condominiali relative all’anno 2016 e, dunque, successive al decesso del padre, grava solidalmente sulle sorelle odierne opponenti. Poiché il debito è a loro imputabile come comproprietarie degli immobili ubicati nel Condominio
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, i comproprietari di un’unità immobiliare ubicata in un condominio sono obbligati in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché tale obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell’unità immobiliare intesa come cosa unica ed i comunisti rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato all’art. 1294 cod. civ. secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume.