Nel 2013 un signore convenne dinanzi al Tribunale di Sassari un condominio dove aveva precedentemente vissuto. Nel discendere una rampa delle scale condominiali, cadde a causa del cattivo stato di manutenzione dei gradini, scheggiati, scivolosi e privi di accorgimenti antiscivolo. In conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni personali e chiese la condanna del condominio al risarcimento dei conseguenti danni.
Il Tribunale di Sassari rigettò la domanda.
Il Tribunale, pur ammettendo che le scale condominiali non fossero in buono stato di manutenzione, ritenne che il pericolo era visibile e comunque noto alla vittima, la quale aveva abitato per molti anni in quello stabile, e anche dopo essersi trasferita altrove aveva continuato a frequentarlo per visitare la propria madre ivi residente.
La sentenza venne appellata.
Anche la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che le scale condominiali erano rovinate, ma non “pericolose”. L’evento era, per il condominio custode, “imprevedibile”.
La reale causa della caduta (le condizioni delle scale od altro) era rimasta ignota.
Inoltre, la vittima conosceva “perfettamente” lo stato dei luoghi, e la visibilità era ottima.
La sentenza d’appello è impugnata per cassazione.
Col primo motivo il ricorrente, prospettando la violazione dell’articolo 2051 c.c., articola tre censure:
a) la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la vittima conoscesse i luoghi, dal momento che essa non vi abitava più sin dal 1999, vale a dire da dieci anni prima del fatto;
b) la Corte d’appello ha errato nel ritenere non dimostrato il nesso di causa tra la cosa il danno;
c) in ogni caso in primo grado l’attore aveva chiesto di provare per testimoni (mediante il capitolo numero 5 articolato nella memoria istruttoria) il suddetto nesso di causa, ma quel capitolo di prova non era stato ammesso dal Tribunale.
La Suprema Corte Sez. 6 con Ordinanza N. 9437 depositata il 23 Marzo 2022 considera tutti e tre i motivi inammissibili e conferma la decisione della Corte d’appello che ha accertato in fatto che la vittima conosceva lo stato dei luoghi e che con l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe evitato il danno.