Il compenso dell’amministratore

Non è corretto verbalizzare “il medesimo compenso previsto per il periodo precedente”

  Il fatto:

Un condomino di uno stabile partenopeo impugnava  la delibera assunta dall’assemblea dei condòmini, per aver nominato l’amministratore con un valore millesimale inferiore ai 500 millesimi, previsto dall’art. 1136, II comma, c.p.c. . Si costituiva il condominio assumendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione del Tribunale di Napoli: 

Per il Tribunale non può essere dichiarata cessata la materia del contendere. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è  un rigetto per sopravvenuta infondatezza della domanda e/o per sopravvenuta carenza di interesse.  Essendo una condizione dell’azione, deve sussistere al momento di adozione della pronuncia.           Tale dichiarazione si adotta, quindi, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti  eventi estintivi della controversia oppure quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, come nei casi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all’azione, la morte della parte in azioni intrasmissibili o la soddisfazione della pretesa.

Occorre, quindi, o che la delibera viziata sia sostituita da altra delibera, validamente adottata, avente il medesimo contenuto, o che la stessa sia revocata espressamente e sostituita da altra delibera di differente contenuto. Nella fattispecie la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera dell’assemblea condominiale, con la quale si è avuta nuova nomina dell’amministratore del condominio, approvata con l’unanimità di nove condomini presenti su diciannove, rappresentanti 709,22 millesimi.

La nuova delibera non ha determinato la cessazione della materia del contendere

La nuova delibera, quindi, se ha sanato il vizio dell’originaria delibera inerente la mancanza di valido quorum deliberativo, non ha determinato la cessazione della materia del contendere quanto al vizio di nullità della delibera per essere stato deliberato il conferimento dell’incarico di amministrazione di condominio senza analitica indicazione del compenso pattuito. Ai fini della validità della delibera di nomina o di rinnovo dell’incarico di amministratore di condominio occorre, ai sensi dell’art. 1129, XIV comma, c.c. a pena di nullità, che dal verbale di assemblea condominiale risulti l’importo dovuto a titolo di compenso.

Nella fattispecie la delibera indica che il compenso richiesto dall’amministratore fosse il “medesimo compenso previsto per il periodo precedente”. Tale delibera non soddisfa la condizione della specifica determinazione del compenso, neppure tramite relatio, in quanto la locuzione “medesimo compenso previsto per il periodo precedente” non costituisce valido rinvio ad una fonte esterna esattamente individuabile; il che determina incertezza circa il reale compenso spettante all’amministratore nominato. Pertanto, la delibera non ha perciò determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al dedotto vizio di nullità della delibera di nomina dell’amministratore

Il Tribunale di Napoli uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, chiarisce che “per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”

 

 

 

 

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