L’amministratore, quando persiste la morosità da oltre un semestre rispetto all’approvazione del bilancio, può interrompere il moroso dal godimento dei servizi condominiali.
E’ possibile e lecito interrompere il servizio idrico?
L’art. 63, co. 3 disp. att. cod. civ. prevede che in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
La norma però non dice quali siano questi «servizi condominiali suscettibili di godimento separato».
Per cui si è posto subito il problema se, nei condomini con servizi centralizzati come il gas o l’acqua, l’amministratore possa chiudere i tubi di derivazione delle forniture da quelle condominiali a quelle dell’appartamento del condomino moroso.
In tal modo il moroso resterebbe senza riscaldamento o acqua. (beni indispensabili per la sopravvivenza e dignità della persona)
Per evitare qualsiasi problema è preferibile farsi autorizzare dal Tribunale, prima di provvedere alla chiusura delle tubature di derivazione.
Gli amministratori potrebbero così proporre un giudizio di urgenza, per ottenere un provvedimento che dia loro il permesso di agire in modo risoluto contro il condomino moroso.
In questo modo quest’ultimo non potrà avere più nulla da ridire.