AUTOVELOX COME ANNULLARE LE MULTE

AUTOVELOX COME ANNULLARE LE MULTE

Autovelox, più facile far annullare la multa se l’apparecchio non è tarato 

Tratto dal Il Sole 24 Ore – 06 Luglio 2020 di Marisa Marraffino

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10464 depositata il 03 Giugno scorso, ha stabilito che se il conducente contesta l’affidabilità dell’autovelox, il giudice è tenuto ad accertare che l’apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica. L’ente che ha elevato il verbale non potrà esimersi dal produrre i relativi certificati, in mancanza la multa dovrà essere annullata. Prima di tale decisione era il soggetto che contestava il verbale tenuto a provare il difetto di funzionamento dell’autovelox. Gli Ermellini confermano che, per l’effetto della sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo 45, sesto comma, del codice della strada prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura. Pertanto, evidenzia la Corte che qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio della misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (cfr Cass. N.24757/2019). Il funzionamento dell’apparecchio non gode della fede privilegiata, quindi il conducente può dimostrare il vizio di funzionamento dell’apparecchio nel procedimento a sanzione amministrativa, senza dover esperire querela di falso. All’Ente che ha elevato il verbale non basterà neanche produrre in giudizio il certificato di messa in opera o omologazione dell’apparecchio per dimostrare il corretto funzionamento, la taratura periodica è un onere ulteriore che il Giudice deve accertare in ogni caso se il conducente contesta la funzionalità dell’autovelox. I test di omologazione da soli non bastano, tutti gli strumenti elettronici devono essere sottoposti a procedure di taratura annuali, in assenza dei quali il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulterebbe assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. La taratura dell’apparecchio ha precisa funzione di stabilire che lo stesso non abbia subito un invecchiamento delle proprie componenti, dovuto a possibili urti, vibrazioni, shock meccanici e termici oppure variazioni della tensione di alimentazione. In passato, invece, spesso la taratura degli autovelox veniva considerata un duplicato dei certificati di conformità e omologazione. Ci si è chiesti se la taratura debba avvenire ad alte velocità e, quindi, in un autodromo. Il ministro dei Trasporti, con il parere 6573 del 27Ottobre 2017, afferma che nei test non è necessario raggiungere la velocità massima di 230Km/h, ma che è sufficiente quella di 70 Km/h. Ma questa precisazione si scontra con il decreto 282/2017 e con il fatto che ancora oggi i certificati di taratura non sempre attestato a quali velocità vengono svolte le prove. In ogni caso, l’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura annuali sulla pubblica amministrazione. Pertanto, per l’autovelox va verificata la taratura e non basta il certificato di messa in opera.

Come si propone l’opposizione dinanzi al giudice di pace

Il ricorso dinanzi al giudice di pace deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla contestazione immediata dell’infrazione ovvero da quando la multa è stata notificata al trasgressore.

Il ricorso può essere spedito a mezzo raccomandata a/r o depositato personalmente, presso la cancelleria del giudice di pace territorialmente competente, che è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Insieme al ricorso in originale, vanno depositate anche altre quattro copie dello stesso. Inoltre, vanno allegati i documenti che si intendono utilizzare a sostegno delle proprie ragioni, un originale e quattro copie del verbale impugnato, una copia di un documento di identità del ricorrente, la ricevuta di pagamento del contributo unificato e la marca da bollo.

Nel ricorso, oltre all’annullamento del verbale, può essere chiesta anche la sospensione della multa, in attesa che l’opposizione venga decisa. Successivamente, il ricorso va comunque presentato in via cartacea e depositato in cancelleria oppure inviato con raccomandata a/r.

Quanto costa il ricorso dinanzi al giudice di pace

Posto che, se la contestazione è semplice, per l’opposizione dinanzi al giudice di pace non è necessaria la presenza di un avvocato, in tal caso gli unici costi che il ricorrente dovrà affrontare sono quelli relativi:

  • alla marca da bollo, il cui importo è pari a 27 euro;
  • al contributo unificato, che varia a seconda della multa che si intende impugnare. Poiché la maggior parte delle multe non eccede i 1.100 euro, di norma il contributo ammonta a 43 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso una tabaccheria abilitata, un ufficio postale o in banca, utilizzando in questi due ultimi casi, un modello F23.

Cosa succede nel giudizio dinanzi al giudice di pace

Il giudice di pace, sentite le parti e gli eventuali testimoni, valutati gli ulteriori mezzi di prova, può:

  • rigettare il ricorso perché infondato. In tal caso, condanna il ricorrente al pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e quella massima prevista dalla legge per la violazione commessa;
  • confermare la multa con ordinanza poiché il ricorrente non si è presentato in udienza senza valido motivo, salvo che la illegittimità della multa risulti dalla documentazione allegata dal ricorrente medesimo;
  • accogliere il ricorso e, quindi, annullare la multa in tutto o in parte.

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