La mancata convocazione può essere impugnata solo dal còndomino interessato

La mancata convocazione può essere impugnata solo dal còndomino interessato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6821/2021 dell’11 Marzo, ha stabilito che il condòmino che ha ricevuto la convocazione assembleare non può contestare la mancata convocazione dei comproprietari. La delibera approvata, infatti, è annullabile e il vizio può essere dedotto in giudizio solo dai soggetti interessati.

Fatto: Un condòmino impugnava dinanzi al Tribunale di Napoli una delibera per omessa convocazione di tutti i condòmini, nonché per l’affidamento di un incarico ad un tecnico di redigere le tabelle millesimali a maggioranza semplice, laddove per la modifica delle tabelle è richiesta l’unanimità. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.  Il còndomino ricorreva in cassazione.

La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, evidenziando che il vizio dell’omessa convocazione per l’assemblea può essere fatto valere solo dal condòmino non regolarmente convocato e, nel caso di specie l’appellante era stato convocato regolarmente , e la Corte quindi non poteva esaminare l’eccezione della mancata convocazione anche degli altri comproprietari dell’unità immobiliare di cui il ricorrente è proprietario.

Altresì infondata, è l’eccezione in relazione al quorum deliberativo per la nomina di un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali. Difatti nel caso di specie, l’assemblea a maggioranza semplice, si era limitata a conferire l’incarico ad un tecnico, ma senza anche approvare le nuove tabelle. Il condominio si era limitato a dar mandato ad un professionista di verificare la necessità della revisione delle tabelle, ma non era stata ancora deliberata la sostituzione di quelle precedenti.

Quattro sono stati i motivi di ricorso proposti in cassazione.

Primo motivo: Viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 co.3 e 67 co. 2 delle disp att. cc, nonché degli artt 1136 co.6 e 1137 (in vigore prima della riforma della legge 220/2012) ed in particolare l’omesso esame dei fatti nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che, il ricorrente avendo ricevuto regolare convocazione non fosse legittimato ad impugnare la delibera, lamentando il difetto di convocazione di altri condomini, e precisamente degli altri comproprietari l’unità immobiliare della quale il ricorrente era comunista. Lamentando altresì che il presidente dell’assemblea non poteva dare atto della regolare costituzione.

Secondo motivo: il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 co.3 e 67 co 2 delle disp att.c.c., nonché degli artt. 1136,1137 e 1141 c.c. (in vigore prima della riforma della legge 220/2012), nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’attore ad impugnare la delibera, dovendosi distinguere l’ipotesi di omessa convocazione di altro condòmino con quella diversa di comproprietario dello stesso appartamento.

Terzo motivo: il ricorrente denuncia la parte della sentenza in cui si è riferito che, il condominio aveva dedotto che la convocazione regolare del ricorrente presumesse che gli altri comproprietari fossero stati informati dallo stesso della convocazione assembleare.

Questi tre motivi venivano congiuntamente esaminati dalla Suprema Corte che li ha ritenuti inammissibili.

In primo luogo la Corte di Cassazione, evidenzia che la sentenza impugnata non ha affermato in nessun modo che dovesse presumersi la conoscenza dell’assemblea da parte degli altri comproprietari dell’unità immobiliare della quale è titolare il ricorrente, avendo il giudice di appello semplicemente riportato quanto esposto nella propria difesa dal condominio, specificando però che il relativo vizio non poteva essere dedotto da chi invece era stato regolarmente posto a conoscenza dell’assemblea.  Il Collegio correttamente precisa che in assenza di regolare convocazione la delibera è affetta da annullabilità che può essere dedotta solo dal còndomino che non sia stato convocato. Lo stesso ragionamento vale anche in caso di omessa convocazione di comproprietari dello stesso immobile.

Il quarto motivo. Il ricorrente deduce che l’assemblea aveva conferito incarico ad un tecnico di redigere nuove tabelle millesimali, e trattandosi di incarico per la modifica delle stesse questa andava approvata con la maggioranza qualificata che non era stata raggiunta in assemblea.

Anche questo motivo veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Difatti, la Corte d’Appello in sentenza precisa che l’assemblea non ha approvato la revisione delle tabelle, ma si è limitata a conferire incarico professionale per verificare se vi fossero le condizioni per deliberare successivamente la modifica delle tabelle preesistenti.

Alla luce di questa ordinanza, si deve elogiare la decisone del Tribunale partenopeo (che ha esaminato la questione prima della riforma del 2012), che ha poi ricevuto l’avallo del legislatore del 2012, che all’art. 66 disp att.cc. ha espressamente limitato ai soli assenti per i quali non vi sia stata convocazione il diritto ad impugnare la relativa delibera deducendo tale vizio.

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