Morte dell’addetto alle pulizie: l’amministratore di condominio non è responsabile

Morte dell’addetto alle pulizie: l’amministratore di condominio non è responsabile

E’ il datore di lavoro titolare degli obblighi in materia di sicurezza e non l’amministratore di condominio.

La Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 10136/2021 accoglie il ricorso di un amministratore di condominio accusato di omicidio colposo a seguito della morte di un dipendente di una ditta di pulizie, colpito dall’ascensore dello stabile.

Fatto. Un amministratore di condominio ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la condanna, di omicidio colposo, poichè in qualità di committente dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore, l’amministratore “ometteva di verificare l’idoneità tecnico-professionale” della società, nonchè “di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della predetta società, senza inoltre prescrivere la disattivazione dell’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia protettiva.  Il dipendente della ditta mentre svolgeva le operazioni di pulizia delle grate, veniva colpito dall’ascensore, azionato in discesa da una còndomina.

Motivi di ricorso. Il ricorrente deduce tra gli altri motivi, che l’amministratore di condominio non è titolare di alcuna posizione di garanzia, poiché l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante delibera assembleare alla quale l’amministratore era vincolato e che doveva darne corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati.

Fu l’assemblea condominiale a valutare sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa dell’impresa e questa aveva materialmente provveduto, avvalendosi di due dipendenti, alla pulitura delle grate dell’ascensore. Inoltre, l’art. 26 d. Ig. n. 81 del 2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) indica, espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza, non essendo possibile, in materia penalistica, in ossequio al principio di stretta legalità, estendere i detti obblighi ad altri soggetti.

Il titolare dell’impresa, che ne era anche direttore tecnico, era quindi l’unico ad avere l’obbligo di impartire le istruzioni ai dipendenti e di verificarne l’esatta osservanza da parte di questi ultimi. E comunque i lavori deliberati riguardavano la pulizia delle grate esterne dell’ascensore, quindi lavori assai semplici, che non richiedevano, da parte dell’amministratore, alcun controllo continuo e capillare.

Decisione. La Suprema Corte accoglie i motivi dell’amministratore, ed in particolare evidenzia che non era ravvisabile nel caso in esame l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. All’amministratore non può, essere attribuita la qualità di committente, poiché il committente era il condominio. Laddove invece fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società di pulizia incaricata e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile all’amministratore il disposto dell’art. 90 d. Ig. n. 81 del 2008.

Ma, come rilevato nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, era riscontrabile al riguardo la più totale mancanza di elementi. Ed ancora, non viene prospettata una cooperazione colposa tra l’amministratore della società di pulizia e l’amministratore di condominio, il quale rimane estraneo all’applicazione dei precetti rivolti al datore di lavoro.

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