E’ possibile pulire a turno le scale del condominio ?

E’ possibile pulire a turno le scale del condominio ?

L’assemblea condominiale non può deliberare che la pulizia delle scale venga svolta a turno dai condòmini.

Può capitare in alcuni fabbricati, che i còndomini puliscano a turno le scale del palazzo, ma ciò è possibile ?

La Corte di Cassazione ha stabilito che  «l’assemblea dei còndomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo còndomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo còndomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (Cassazione 22 novembre 2002 n. 16485).

Pertanto, l’assemblea non ha potere di imporre ai còndomini la pulizia delle scale, questo però non significa che chi volesse pulire le scale, non lo possa fare anche limitatamente al proprio pianerottolo.

A tal riguardo, è necessario distinguere tra semplici interventi domestici e servizi appaltati ad un lavoratore autonomo o ad un’impresa. In tale ultimo caso il servizio di pulizia scale dev’essere affidato ad un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 82/1994 anche se si tratta di partecipante al condominio. L’articolo 1 della legge n. 82/1994 specifica che «le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione devono essere iscritte nel registro delle ditte, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane. La violazione di questa norma può portare all’applicazione di una sanzione pecuniaria. L’art. 6 della legge 82/1994 sancisce che «a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni» Di conseguenza, una deliberazione che affidasse l’incarico di pulizia scale a un condomino privo dei requisiti sarebbe da considerarsi nulla avendo un oggetto illecito.

L’assemblea condominiale, che deliberi senza il consenso di tutti  la pulizia delle scale a turno tra i  condòmini è nulla, e può essere impugnata  in qualunque momento

One Comment
  1. Buongiorno nel nostro condominio con amministratore. Abbiamo deliberato la pulizia scale col fai da te. Dopo un periodo un nuovo condomino nonché amico dell’amministratore ha proposto di pagare a lui 60 EUR e di fare pulire ad una sua conoscente. Dopo poco un condomino non ha più voluto saperne e non ha più pagato 60 EUR a nero. Allorché dall’amministratore abbiamo deliberato che chi non pulisce può chiamare l’amministratore che invia una ditta che sarà pagata come spesa personale dal soggetto. il condomino soggetto di questa situazione non c’era alla delibera e gli è stata inviata per raccomandata. Da quel giorno sono passati 3anni. Vedo che il soggetto non paga le spese che il condominio sostiene per pulire le scale nel suo turno. C’è quindi qualcosa che non capisco. L’amministratore sta agendo bene? Può l’amministratore pretendere questo debito considerando che leggo spesso che non si può obbligare al singolo di pulire una parte comune? Io ho provato a chiedere la risposta che non mi devo preoccupare che lui è stato un uomo di legge. C’è da fidarsi? Se gentilmente può notiziarmi gratuitamente a titolo informativo le sarei grato?

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